Statuto

Lo Statuto del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli

STATUTO

Approvato il 29/10/2020

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli” – APS”, qui di seguito detta “Associazione”.

2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio definire specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. L’Associazione è democratica, pacifista, ecologista, antirazzista, antitotalitaria, antifascista, antiabilista, libertaria e transfemminista.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni

dei volontari associati:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. L’Associazione in particolare persegue i seguenti scopi:

  • Afferma, promuove e tutela i diritti civili delle persone lesbiche, gay, bisessuali,

transessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali, sierocoinvolte (di seguito

“LGBTQIA+”), promuovendoli anche nelle sedi legislative e giuridiche adeguate;

  • Lotta contro ogni forma di pregiudizio e intolleranza contro le persone LGBTQIA+,
  • promuovendo la visibilità e vivibilità delle identità LGBTQIA+;
  • Lotta contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, l’afobia, intersexfobia,

l’afobia e la sierofobia, in particolare contro qualsiasi forma di bullismo o mobbing

omofobico, lesbofobico, bifobico e transfobico, dando supporto alle vittime di

omolesbobitransafobia;

  • Lotta contro ogni forma di discriminazione su base razziale, etnica, religiosa, sociale, di genere, di orientamento sessuale e identità di genere con particolare attenzione alle multi-discriminazioni e ai soggetti o gruppi più esposti o isolati;
  • Produce e diffonde la cultura della liberazione sessuale, consapevole e informata. Favorisce l’educazione sessuale, il diritto alla salute, e la realizzazione di forme di socializzazione per persone LGBTQIA+;
  • Eroga servizi rivolti a persone LGBTQIA+;
  • Promuove una cultura laica e aconfessionale, del rispetto e valorizzazione delle differenze;
  • Promuove e tutela il diritto alla salute.
  • Promuove la libera condivisione dei saperi;
  • Fa proprie le istanze antiabiliste contrastando gli ostacoli di ogni tipo alla piena inclusione

delle persone con disabilità; rimuove, ove possibile, le barriere architettoniche nelle proprie sedi;

  • Sostiene e condivide la battaglia per l’autodeterminazione dei popoli oppressi.

4. L’Associazione per il perseguimento dei propri scopi svolge le seguenti attività:

  • La pubblicazione di testate giornalistiche e pubblicazioni connesse agli scopi del presente Statuto;
  • L’organizzazione di iniziative che, anche attraverso l’arte, la musica e la letteratura,

promuovano gli scopi e i valori dell’associazione;

  • L’assistenza psicologica e legale a persone LGBTQIA+ che vivano in situazioni di

difficoltà legate al proprio orientamento sessuale o identità di genere;

  • Il supporto e l’assistenza domiciliare, medica, psicologica e legale a persone con

HIV/AIDS;

  • La tutela e la promozione del protagonismo e della piena partecipazione alla vita sociale e

civile delle persone che vivono con HIV e sierocoinvolte;

  • Il contrasto allo stigma e alla discriminazione verso le persone con HIV/AIDS e

sierocoinvolte e la lotta alla sierofobia;

  • La promozione, la tutela del diritto alla salute e la diffusione di informazioni e di strumenti

preventivi sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili – IST e in particolare la lotta

all’HIV/AIDS;

  • Il monitoraggio, in relazione alle infezioni sopra indicate, del diritto all’accesso al TEST,
  • alle terapie disponibili, alle terapie innovative e ai più moderni sistemi diagnostici, secondo
  • le linee guida italiane e/o internazionali;
  • La promozione e lo sviluppo delle attività di ricerca medica e bio-psico-sociale, con
  • particolare attenzione alla prevenzione delle infezioni sopra indicate e alla educazione
  • sanitaria della popolazione generale;
  • Il sostegno e la tutela alle persone indigenti e senza fissa dimora;
  • La realizzazione e la promozione di interventi nelle scuole in relazione ai temi e ai campi
  • sopra indicati;
  • L’organizzazione, la realizzazione e la promozione dei Pride, del Roma Pride, Giornata
  • Mondiale dell’Orgoglio LGBTQIA+, della Giornata Mondiale contro l’omofobia (17
  • maggio), del Transgender day of Remembrance (20 novembre), del Giorno della Memoria
  • delle vittime LGBTQIA+ delle persecuzioni nazifasciste (27 gennaio), nonché del “1°
  • Dicembre” Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS.

5. Nel perseguimento delle sue finalità, l’Associazione collabora con altre organizzazioni, con istituzioni ed enti pubblici e privati, sindacati e movimenti, nello spirito dell’intersezionalità delle lotte e nel rispetto dell’autodeterminazione delle singole persone.

6. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sonoind ividuate con apposita delibera dell’Assemblea.

7. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati/e

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli/delle associati/e non può essere inferiore al

minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati/e dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti/e altri/e, su domanda scritta, verranno ammessi/e dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione,

l’interessato/a dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli/delle associati/e.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla alla persona interessata la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli/delle associati/e non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato/a.

Art. 6 Diritti e doveri degli/delle associati/e

1. Tutti/e gli/le associati/e hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato/a di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

3. Gli/Le associati/e hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al/alla Presidente e di

partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti/e alle cariche sociali, se sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di iscrizione all’Associazione.

4. Gli/Le associati/e hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I/Le volontari/ie associati/e svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i/le volontari/ie associati/e stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al/Alla volontario/a possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato/a

La qualità di associato/a si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato/a può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta

fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

  • Decadenza: la decadenza è automatica laddove il/la associato/a non rinnovi la tessera entro l’anno associativo successivo.
  • Esclusione: la qualità di associato/a si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in

violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere

approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine

dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la

prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, con una maggioranza di almeno i 4/5 previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato/a interessato/a, se richiesto dallo/a stesso/a. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC alla persona interessata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea delle socie e dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato dei/delle Garanti;
  • l’Organo di Controllo.

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea delle socie e dei soci

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Le Assemblee delle socie e dei soci possono essere ordinarie e straordinarie, come approfondito nel successivo articolo 10.

2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci e le socie, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 comma 3 del presente Statuto, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni persona associata ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.

4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare, emendare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali

dell’Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;

d) esaminare, emendare e approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) eleggere i/le componenti del Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo e il Comitato dei/delle

Garanti secondo le norme del regolamento elettorale e del presente Statuto;

f) deliberare sulla revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e

del Comitato dei/delle Garanti;

g) deliberare sulla nomina del/della Presidente Onorario/a, proposta dal Consiglio Direttivo ai

sensi del successivo art. 18 del presente Statuto;

h) deliberare sulla revoca del/della Presidente Onorario/a proposta dal Consiglio Direttivo o dal Comitato dei/delle Garanti ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto;

i) deliberare sulle responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare sul ricorso dell’aspirante associato/a in merito al mancato accoglimento della sua

richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;

k) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato/a interessato/a, ai

sensi dell’art. 7 del presente Statuto;

l) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporle.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

m) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;

n) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati/e.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea delle socie e dei soci

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e le socie e deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno due volte l’anno, una entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e una entro il 31 ottobre di ogni anno, per la relazione annuale del Consiglio Direttivo oppure per l’elezione delle cariche sociali in scadenza. L’Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli/delle associati/e con diritto di voto; in tal caso il/la Presidente deve provvedere alla convocazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione e pubblicato sul sito internet della stessa, nonché con comunicazione scritta da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

3. L’Assemblea ordinaria dovrà provvedere:

a) all’approvazione della relazione annuale del/della Presidente;

b) all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

c) all’approvazione dei regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;

d) alla deliberazione su tutte le questioni iscritte all’ordine del giorno.

L’Assemblea dovrà inoltre avere luogo entro il 31 ottobre di ogni anno in cui devono essere rinnovate le cariche sociali per:

e) l’elezione del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del

Comitato dei/delle Garanti sulla base del regolamento elettorale;

f) la deliberazione su tutte le questioni iscritte all’ordine del giorno.

Negli anni in cui non devono essere rinnovate le cariche sociali, l’Assemblea dev’essere convocata entro il 31 ottobre per:

g) la relazione annuale del Consiglio Direttivo;

h) la deliberazione su tutte le questioni scritte all’ordine del giorno.

4. L’Assemblea straordinaria è convocata:

a) ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio Direttivo o del Comitato dei/delle Garanti lo reputino necessario;

b) qualora ne faccia richiesta con motivazione, scritta e controfirmata, almeno 1/10 dei/delle soci/ie con diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’Assemblea straordinaria ha il potere di deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione

dell’Associazione, compresa la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato dei/delle Garanti o dell’Organo di Controllo. Tale revoca dovrà essere votata da almeno i 2/3 dei/delle soci/ie presenti con diritto di voto.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea è presieduta dal/della Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal/dalla Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il/la proprio/a Presidente.

2. Spetta al/alla Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata

almeno la metà più uno degli/delle associati/e. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero degli/delle associati/e intervenuti/e.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti.

Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astensioni. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli/delle intervenuti/e. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli/delle associati/e.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal/dalla Presidente dell’Assemblea e dal/dalla Segretario/a. Ogni associato/a ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo politico dell’Associazione. I/Le sue componenti svolgono l’attività a titolo volontario e non possono percepire compensi di alcun tipo.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri/e, scelti fra gli/le associati/e di maggiore età, che siano associati/e da almeno 90 giorni, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i/le suoi/sue componenti sono rieleggibili. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale dell’Associazione. Se viene a mancare uno/a o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli/e, nominando al loro posto l’associato/a o gli/le associati/e che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria

della votazione. In ogni caso i/le nuovi/e consiglieri/e scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se viene a mancare il/la Presidente o il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere/a o il/la Segretario/a, il Consiglio Direttivo può ridistribuire al suo interno le cariche. Se, per qualunque motivo, la composizione del Consiglio Direttivo cambia per 3/5 dei suoi componenti, esso decade automaticamente e il/la Presidente convoca l’Assemblea per nuove elezioni.

4. Il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a sono eletti/e nelle loro cariche così come da regolamento elettorale. Il/La Presidente, o il/la suo/a sua facente funzioni, non può ricoprire la carica di Segretario/a e/o di Tesoriere/a. Il Consiglio Direttivo, se necessario, fissa gli incarichi, le deleghe e le responsabilità di tutti i consiglieri. È riconosciuta al Consiglio Direttivo la facoltà di avvalersi di responsabili ed esperti/e anche esterni/e, nonché di commissioni di lavoro da esso nominate. Detti/e responsabili partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove si discutano argomenti di loro competenza. I pareri scritti eventualmente redatti da responsabili ed esperti/e, nonché gli atti delle commissioni di cui sopra,

restano liberamente consultabili dai soci e dalle socie.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale bilancio preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea delle socie e dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei/delle suoi/sue componenti.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, da intendersi anche per mezzi telematici, e inviata almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente, oppure, in sua mancanza, dal/dalla Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi/e, dal/dalla componente più anziano/a di età. Le funzioni di segretario/a sono svolte dal/dalla Segretario/a dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza

dei/delle suoi/sue componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a. Ogni associato/a ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) redigere i programmi dell’attività politica, sociale e amministrativa;

b) amministrare le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio

potere al riguardo;

c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

e) indire adunanze, convegni, ecc.;

f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;

g) decidere sull’ammissione e l’esclusione degli/delle associati/e;

h) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o

avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/alle propri/ie associati/e secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

i) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati/e – ivi inclusa quella di Presidente Onorario/a – o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai/alle non associati/e in favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;

j) istituire sedi operative, nominando il/la relativo/a responsabile, con potere di revoca.

Art. 15 Presidente

1. Il/la Presidente è il/la rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

2. Egli/Ella convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

3. Il/la Presidente in particolare:

a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato/a a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai/alle dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro/a componente il Consiglio.

4. Al/alla Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

6. Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo/a stesso/a attribuite.

Art. 16 Tesoriere/a

Al/alla Tesoriere/a spetta il compito di:

a) tenere e aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 Segretario/a

1. Il/la Segretario/a coadiuva il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al/alla Segretario/a compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci/ie e del registro degli/delle associati/e che prestano attività di volontariato.

Art. 18 Presidente Onorario/a

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre, fra coloro che in passato hanno ricoperto la carica

di Presidente dell’Associazione e che non hanno più alcun incarico esecutivo o carica elettiva all’interno dell’Associazione, uno o più Presidenti Onorari/ie. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea delle socie e dei soci ordinaria o straordinaria, se non appositamente convocata, a maggioranza dei/delle presenti. Il/la Presidente Onorario/a è nominato/a scegliendolo/a fra coloro che in passato hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione che si siano distinti per meriti e impegno, nella convinzione che il legame dimostrato nel tempo all’associazione e ai suoi valori statutari, nonché la sua indipendenza, possano essere una garanzia per tutta l’Associazione, la sua storia e i suoi soci e le sue socie.

2. Quella di Presidente Onorario/a è una carica onorifica, priva di deleghe o di responsabilità interne

o esterne all’Associazione, a eccezione di quelle che di volta in volta potranno essere eventualmente assegnate dal Consiglio Direttivo al/alla Presidente Onorario/a.

La carica onorifica di Presidente Onorario/a decadrà automaticamente in caso di candidatura a un organo elettivo dell’Associazione. In ogni caso il Consiglio Direttivo o il Comitato dei/delle garanti potranno motivatamente proporre all’Assemblea delle socie e dei soci, ordinaria o straordinaria, la revoca del/della Presidente Onorario/a. Tale revoca dovrà essere votata dalla maggioranza dei/delle presenti con diritto di voto.

Art. 19 Organo di Controllo

1. L’Organo di Controllo, monocratico, è eletto qualora l’Assemblea delle socie e dei soci lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il/la componente dell’Organo dura in carica 2 anni, è rieleggibile, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, anche fra persone estranee all’Associazione.

2. L’Organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
  • amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
  • concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
  • utilità sociale.

3. Il/La componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 20 Comitato dei/delle Garanti

1. Il Comitato dei/delle Garanti:

a) è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna;

b) interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione;

c) dirime le controversie insorte tra associati/e nonché tra questi e gli organi sociali

dell’Associazione.

I/Le sue componenti svolgono l’attività a titolo volontario e non possono percepire compensi di

alcun tipo.

2. Il Comitato dei/delle Garanti è eletto dall’Assemblea, è formato da tre componenti, rimane in

carica due anni e i/le suoi/sue componenti sono rieleggibili. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale dell’Associazione.

3. Delle proprie riunioni il Comitato dei/delle Garanti redige un apposito verbale.

4. I/Le componenti del Comitato dei/delle Garanti devono essere soci/socie con diritto di voto

dell’Associazione. La carica di componente del Comitato dei/delle Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 21 Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

    • libro degli/delle associati/e;
    • registro dei/delle volontari/ie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura

dell’organo cui si riferiscono.

Art. 22 Risorse economiche

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n.

117/2017, da:

    • quote associative e contributi degli associati;
    • erogazioni liberali di associati e terzi;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
    • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
    • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
    • rendite patrimoniali;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi;
    • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve a fondatori/fondatrici, associati/e, lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici e altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e

l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli/delle associati/e, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberata dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli/le associati/e, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 25 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

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